
Pasquale Castronuovo
La decisione con cui la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il gioielliere piemontese Mario Roggero, rappresenta un punto fermo nel dibattito giuridico italiano. Il verdetto, che ha riconosciuto l’artigiano colpevole del duplice omicidio di Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, nonché del tentato omicidio di Alessandro Modica, supera la mera cronaca giudiziaria per toccare con decisione i brocardi della criminologia clinica e del diritto penale sostantivo. Il cuore della sentenza si basa su un principio cardine del nostro ordinamento: lo stress acuto, la paura, l’indignazione nonchè il profondo turbamento psicologico non agiscono obliterando la capacità di intendere e di volere. Soprattutto, queste emozioni non possono legittimare una ritorsione armata quando il pericolo immediato è ormai cessato dissolvendosi nel tempo e nello spazio.
Per comprendere la traiettoria che ha condotto i giudici a una simile affermazione di colpevolezza, occorre scomporre l’evento attraverso le lenti della metodologia criminologica, la quale impone una rigida separazione tra la fase della criminogenesi e quella della criminodinamica. Sotto il profilo della criminogenesi – ovvero lo studio dei fattori situazionali, ambientali e psicologici che originano la spinta a delinquere – l’innesco causale è interamente ascrivibile alla condotta violenta e illecita del gruppo di rapinatori. L’irruzione nel locale con coltelli e armi finte, il sequestro fisico dei familiari e delle dipendenti hanno creato una situazione di minaccia reale, trauma che ha riattivato nel gioielliere i fantasmi di una precedente rapina subita anni prima. La genesi del dramma nasce quindi da uno stimolo esterno e violento, che ha proiettato l’uomo in uno stato di altissima pressione psicofisica.
La frattura insuperabile che esclude qualsiasi scriminante si manifesta però quando l’analisi si sposta sulla criminodinamica, vale a dire sulla sequenza cronologica e spaziale attraverso cui l’azione si è concretamente sviluppata. I rilievi scientifici e i video delle telecamere di sorveglianza dimostrano che l’evento si è diviso in due momenti distinti. Il primo si è consumato dentro il negozio – ove l’aggressione ai beni e alle persone era in corso e dove una reazione proporzionata sarebbe stata tutelata dalla legge – mentre il secondo segmento ha avuto inizio invece in strada, quando i malviventi erano ormai in fuga, facendo di fatti cessare, materialmente e giuridicamente, la minaccia all’incolumità fisica del gioielliere. L’atto di imbracciare l’arma, uscire all’esterno e inseguire attivamente i fuggitivi per poi esplodere numerosi colpi mentre questi si trovavano ormai di spalle e a distanza, non può essere qualificato come un comportamento difensivo, mancando il requisito fondamentale del pericolo attuale e incombente. La condotta si è trasformata infatti in un’azione punitiva postuma, finalizzata al recupero della refurtiva e alla punizione dei colpevoli. Anche lo scenario difensivo di un uomo completamente privato del proprio autocontrollo e travolto da una tempesta emotiva non trova riscontro fattuale.
Una simile impostazione deve fare i conti con due evidenze: il rigore dell’articolo novanta del Codice Penale da una parte, il quale stabilisce in modo perentorio che gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità, palesando la scelta del legislatore di rispondere all’esigenza superiore di tenuta del sistema sociale, ovvero quello che l’ammissione della rabbia, della paura o del risentimento come cause di esclusione della colpevolezza, avrebbe significato minare la certezza del diritto e la giustificazione di qualsiasi eccesso violento commesso sotto l’impulso del momento; e i dati più recenti delle neuroscienze cognitive dall’altra, che spiegano i meccanismi biologici cerebrali durante un trauma. Sotto minaccia, le strutture sottocorticali – in particolare l’amigdala – reagiscono all’istante, bypassando la riflessione logica attraverso un rilascio massiccio di adrenalina e cortisolo. Questo fenomeno, descritto in letteratura come sequestro dell’amigdala, limita temporaneamente il controllo degli impulsi e alla valutazione delle conseguenze. Tuttavia, l’evidenza scientifica dimostra che questo squilibrio non si traduce in un automatismo cieco, in quanto il soggetto conserva la capacità di mappare l’ambiente, elaborare stimoli visivi e coordinare movimenti complessi.
Nella vicenda in esame, la sequenza che vede l’imputato impugnare la pistola, uscire in strada, inseguire i rapinatori e prendere la mira contro bersagli in movimento dimostra l’integrità delle funzioni cognitive e motorie. L’attivazione limbica ha indubbiamente esasperato l’impulso aggressivo, ma la macchina cognitiva della volontà è rimasta funzionante e orientata a un obiettivo preciso. Sarà proprio la lucidità mantenuta dall’uomo a permettere ai giudici di distinguere altresì tra un vero dolo d’impeto e un’azione calcolata. Perché se il primo scatta nell’immediatezza assoluta di una minaccia, situazione in cui reazione è istintiva, senza distacco di tempo, la condotta organizzata di un uomo che insegue fuori dal negozio e sceglie di sparare mentre i rapinatori sono in fuga, dimostra al contrario un comportamento organizzato e controllato, anche in presenza di uno stato emotivo alterato o alterante. Per lo stesso motivo non è possibile considerare neppure l’ipotesi mediaticamente discussa di un eccesso colposo, ovvero di una reazione istintiva e confusa. Perché se è vero che l’eccesso colposo presuppone un errore di valutazione nell’uso di un’arma, o la perdita di controllo delle stesse nel tentativo di difesa della vittima, nel momento in cui i colpi mortali sono stati esplosi alle spalle dei rapinatori non vi era alcuna difesa da esercitare, dunque l’omicidio è volontario.
La vittimologia ci aiuta inoltre a fare luce su una dinamica psicologica molto complessa. Chi subisce rapine e aggressioni a ripetizione accumula un trauma profondo, che spesso si traduce in una specie di radar perennemente acceso sui segnali di pericolo. Le analisi vittimologiche sul trauma accumulato spiegano come il subire ripetute aggressioni possa generare una forma di ipersensibilità ai segnali di pericolo, portando il soggetto a sviluppare un costante stato di allerta e un’iperreattività difensiva. Se questo quadro spiega l’esasperazione del gioielliere e il peso di ricordi drammatici, la psicologia forense fissa però un paletto chiaro, ovvero quello di un trauma che non può mai diventare una licenza di uccidere o una scusante davanti alla legge. La sofferenza accumulata nel passato non cancella la responsabilità delle scelte presenti, che il diritto deve valutare sulla scorta dell’oggettività dei fatti e non delle ferite emotive pregresse del singolo.
Ciò considerato, al di là della rigorosa verità processuale ricostruita nelle aule giudiziarie, il caso ha vissuto una parallela e distorta narrazione all’interno del circuito mass mediatico, che ha fortemente condizionato la percezione dell’opinione pubblica. I mezzi di comunicazione di massa hanno infatti finito per trasformare un caso giudiziario in una terribile spettacolarizzazione dualistica in cui alla figura dell’onesto cittadino, che agisce sulla base di una reiterata sofferenza, si contrappone la figura del criminale. Questo racconto mediatico ha alimentato una forte corrente d’opinione innocentista, orientata a richiedere l’assoluzione del commerciante in nome di una giustizia sostanziale e percepita, slegata dai vincoli dei codici.
Le ragioni sociologiche e psicologiche alla base di questa estesa solidarietà collettiva verso l’imputato risiedono in meccanismi profondi di identificazione proiettiva. Il piccolo imprenditore che difende il proprio lavoro è un simbolo in cui la gente comune si rispecchia facilmente, proiettando su di lui non solo la paura della microcriminalità, ma anche quella sensazione di uno Stato lontano, non abbastanza protettivo. Spinta dal bisogno di sicurezza, l’opinione pubblica finisce per giustificare la reazione armata, vedendola come l’unica risposta possibile a un sopruso, permettendo conseguentemente ad un duplice omicidio susseguente ad un inseguimento, di divenire giustizia necessaria. L’applicazione di criteri emotivi ad una fattispecie di reato come questa, finisce irrimediabilmente di sovrapporre il ruolo della vittima al diritto di applicare una pena di morte immediata, senza passare da un processo.
Il caso Roggero riafferma dunque, e per fortuna, un principio cardine della civiltà giuridica: la tutela della vita umana resta il bene supremo e insostituibile dell’ordinamento, di fronte al quale le ragioni del patrimonio, e i verdetti sommari dei mass media devono fare un passo indietro.
Pasquale Castronuovo, sociologo e criminologo
