VERSO IL REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE

Scritti corsari
Antonio Di Noia
Antonio Di Noia

Con questo articolo concludo il lavoro di ricerca e di argomentazione delle principali novità proposte dal quesito referendario del 4 dicembre 2016. A partire dalla prossima settimana, le pubblicazioni saranno anticipate nei giorni di mercoledì e venerdì di ogni settimana e si concluderanno il 02 dicembre prossimo.

 Altri Punti essenziali della Riforma

Modifica del quorum per l’elezione del presidente della Repubblica – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento riunito in seduta comune e non più anche dai delegati regionali. Cambia anche la maggioranza necessaria per l’elezione: mentre prima, dopo i due terzi richiesti per le prime tre votazioni, dal quarto scrutinio era prevista la maggioranza assoluta, il nuovo testo dal quarto scrutinio richiede la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea e dal settimo dei tre quinti dei votanti. Il Capo dello Stato sarà quindi eletto da 630 deputati e da 100 senatori. Quindi si riducono notevolmente i tempi per la elezione sia perché i componenti l’Assemblea sono 730 e non più 935 e sia perché dal 7° scrutinio in poi non occorre più la maggioranza assoluta dei componenti (51%), ma solo la maggioranza dei 3/5 dei votanti.

 Il Presidente della Camera dei deputati diventa seconda carica dello Stato, esercitando le sue funzioni in caso di impedimento del Presidente della Repubblica. Per l’elezione di un nuovo Presidente della Repubblica, il Parlamento è convocato in seduta comune dal Presidente della Camera o, nel caso stia sostituendo il Presidente nelle sue funzioni, dal Presidente del Senato.

 Sull’elezione dei giudici della Corte costituzionale, i cinque di nomina parlamentare sono eletti separatamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, che ne eleggono rispettivamente tre e due, e non più dal Parlamento in seduta comune.

 Referendum e leggi di iniziativa popolare – Per proporre un Referendum serviranno 800 mila firme, contro le 500 mila attuali. Dopo le prime 400 mila la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità.

Sono inoltre introdotti Referendum popolari propositivi e d’indirizzo, la cui disciplina è rinviata a una successiva legge d’attuazione. Per quanto riguarda i Referendum popolari abrogativi, se sono richiesti da almeno 800 mila elettori invece che 500 mila, sono validi anche nel caso voti la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche; se richiesti da almeno 500 mila elettori ma meno di 800 mila, o da cinque consigli regionali, rimane invariato il quorum della maggioranza degli aventi diritto. Per quanto riguarda invece la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare, il numero di firme necessarie è triplicato, da 50 mila a 150 mila.

 Le leggi elettorali, comprese quelle regionali, devono promuovere l’uguaglianza di genere nella rappresentanza. Almeno un quarto dei componenti della Camera o un terzo dei componenti del Senato hanno facoltà di chiedere alla Corte costituzionale un giudizio preventivo di legittimità prima della promulgazione di nuove leggi sull’elezione dei membri della Camera o del Senato.

Abolizione del Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) – La riforma costituzionale prevede l’abrogazione totale dell’articolo 99 della Costituzione riguardante il Cnel che svolgeva attività di consulenza elaborando pareri del Governo e delle Regioni e testi sui maggiori temi di politica economica, del lavoro e delle politiche sociali, dell’ambiente, delle reti e delle infrastrutture. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge verrà nominato un commissario straordinario a cui sarà affidata la liquidazione e la ricollocazione del personale (70) presso la Corte dei Conti.

Abolizione delle Province – Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province, eccetto quelle autonome di Trento e di Bolzano, ma sono previste delle premialità per le Regioni “virtuose”, quelle cioè con i conti in regola.

Disposizioni per Regioni ed Enti locali – Vengono introdotti indicatori di costi e fabbisogni per rendere più efficienti le funzioni pubbliche dei comuni, delle città metropolitane e delle Regioni. In caso di accertato stato di dissesto degli enti territoriali, gli amministratori regionali e locali vengono allontanati dall’incarico. Infine si pone un limite al compenso dei dirigenti di organi regionali, che non sarà superiore a quello dei sindaci dei capoluoghi di Regione.

Prof. Tonino Di Noia (giovedì, 03 novembre)

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